Art. 2
Composizione dell'Osservatorio
In vigore dal 1 set 2023
1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di seguito denominato «Presidente», ed è composto dai seguenti membri effettivi:
a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
2) Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3) Dipartimento per le politiche della famiglia, la natalità e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
4) Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
5) Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
6) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
7) Ministero dell'economia e delle finanze;
8) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
9) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
10) Ministero della salute;
11) Ministero dell'istruzione e del merito;
12) Ministero dell'università e della ricerca;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
d) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
f) un rappresentante designato dall'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro;
g) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di statistica;
h) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti confederazioni sindacali: Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori, Unione italiana del lavoro e Unione generale del lavoro;
i) un rappresentante designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;
l) undici rappresentanti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Presidente;
m) un rappresentante designato dal Forum Nazionale Terzo Settore.
2. L'Osservatorio è integrato nella sua composizione da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità nominati dal Presidente.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera l), sono individuate con decreto del Presidente tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, sulla base della diffusione e presenza sul territorio nazionale e al numero delle persone fisiche associate anche in via indiretta, debitamente documentati.
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1.
5. I componenti dell'Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca della designazione da parte delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1. La ricorrenza di una delle ipotesi di cui al primo periodo è comunicata, senza ritardo, dalle amministrazioni e dagli altri organismi di cui al comma 1, al Presidente che nomina il componente designato in sostituzione. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.
6. Al fine di assicurare la partecipazione di soggetti portatori di ulteriori e specifiche competenze di settore, il Presidente individua, entro il limite di venti unità e con il medesimo decreto di cui al comma 3, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti, associazioni ed organizzazioni non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, che assistono alle riunioni dell'Osservatorio in qualità di invitati permanenti. Il Presidente può disporre che gli invitati permanenti siano sentiti su specifiche questioni e può escluderli da specifiche riunioni. Agli invitati permanenti non compete alcun rimborso.
7. Per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il Presidente può istituire all'interno dell'Osservatorio fino a cinque gruppi di lavoro, a cui partecipano i componenti dell'Osservatorio stesso e gli invitati permanenti, supportati dal personale e dagli esperti della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità di cui all', comma 3. Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da uno degli esperti di cui al comma 2. Ai lavori dei gruppi di lavoro possono partecipare, per singole sedute, su indicazione dell'esperto che presiede il gruppo o del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico di cui all', rappresentanti di organismi pubblici e privati.
8. L'Osservatorio può individuare forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2023-07-20;115#art-2