Art. 7
Specifiche tecniche
In vigore dal 12 ago 2023
1. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sono emanate le specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati. Entro lo stesso termine sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono emanate dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-07-11;99#art-7