Art. 4

Accesso alla banca dati

In vigore dal 12 ago 2023
1. Per ragioni di giustizia, l'autorità giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza. A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati. Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato. Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-07-11;99#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso alla banca dati (Art. 4 Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.) — Testo vigente | Portale Normativo