Art. 3
Modalità di acquisizione e inserimento dei dati
In vigore dal 12 ago 2023
1. I dati di cui all', comma 3 sono acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 490 del codice di procedura civile e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.
2. Il dato relativo al compenso liquidato al professionista delegato è inserito nella banca dati a cura del cancelliere, ai sensi dell'articolo 179-quater, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. In caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel portale, l'inserimento dei dati mancanti è effettuato a cura del professionista delegato o, se questo non è stato nominato, della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura.
Storico versioni
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