Art. 5
Vigilanza
In vigore dal 12 ago 2023
1. La vigilanza sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa è esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati.
2. Le informazioni relative agli accessi alla banca dati e alle operazioni svolte sono conservate in un apposito file di log per la durata di cinque anni.
Storico versioni
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