Art. 5

Vigilanza

In vigore dal 12 ago 2023
1. La vigilanza sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa è esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati. 2. Le informazioni relative agli accessi alla banca dati e alle operazioni svolte sono conservate in un apposito file di log per la durata di cinque anni.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-07-11;99#art-5

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