Art. 2

Banca dati relativa alle aste giudiziarie

In vigore dal 12 ago 2023
1. La banca dati relativa alle aste giudiziarie è tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte. 2. La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni: a) esecuzioni immobiliari; b) esecuzioni mobiliari; c) vendite nelle procedure concorsuali. 3. Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti: a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica; b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie; c) la relazione di stima dei beni; d) il nominativo del professionista delegato; e) il prezzo di stima; f) il prezzo base; g) il prezzo di aggiudicazione; h) il compenso liquidato al professionista delegato.
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