Art. 2
Banca dati relativa alle aste giudiziarie
In vigore dal 12 ago 2023
1. La banca dati relativa alle aste giudiziarie è tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:
a) esecuzioni immobiliari;
b) esecuzioni mobiliari;
c) vendite nelle procedure concorsuali.
3. Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica;
b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
c) la relazione di stima dei beni;
d) il nominativo del professionista delegato;
e) il prezzo di stima;
f) il prezzo base;
g) il prezzo di aggiudicazione;
h) il compenso liquidato al professionista delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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