Capo III
Art. 7
Commissioni esaminatrici
In vigore dal 3 mar 2023
1. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale e quella del concorso a maestro direttore sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento.
2. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed è composta da:
a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;
b) un docente di strumento presso un conservatorio statale o un istituto parificato;
c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale ovvero da un maestro proveniente da altri Corpi o amministrazioni dello Stato;
d) un docente o un esperto per ciascuno strumento per il quale è bandito il concorso non appartenente all'amministrazione.
3. La commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio, con qualifica non inferiore a viceprefetto, in servizio presso il Dipartimento ed è composta da:
a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;
b) un docente di composizione presso un conservatorio statale o un istituto parificato;
c) due docenti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o un istituto parificato.
4. Per la composizione delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3, ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
6. Con i decreti di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. In relazione al numero dei candidati, la commissione di cui al comma 2, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Storico versioni
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