Capo I

Art. 2

Prove di esame per l'accesso al ruolo degli orchestrali

In vigore dal 3 mar 2023
1. Le prove di esame sono costituite da tre prove pratiche e una prova orale. 2. Le tre prove pratiche consistono in: a) una esecuzione, con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso, di un brano di concerto, scelto dal candidato; b) uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato; c) una lettura e una esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione esaminatrice. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova pratica una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale consiste in un colloquio vertente su: a) nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato; b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-12-29;212#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo