Capo II
Art. 4
Prove di esame per l'accesso al ruolo del maestro direttore
In vigore dal 3 mar 2023
Prove di esame per l'accesso
al ruolo del maestro direttore
1. Le prove di esame sono costituite da tre prove scritte, una prova orale e una prova pratica.
2. Le tre prove scritte consistono in:
a) una composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;
b) una composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;
c) una strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte sulle seguenti materie:
a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale che compongono la banda musicale individuati con il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) vari tipi di partitura;
d) impiego degli strumenti di cui alla lettera b);
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova orale una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. La prova pratica consiste nella concertazione e nella direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice e sottoposti al candidato per un arco di tempo indicato nel bando.
7. La prova pratica si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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