Capo III
Art. 9
Corsi di formazione
In vigore dal 3 mar 2023
1. Il corso di formazione per orchestrali in prova e quello per maestro direttore in prova hanno la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.
2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
3. Ciascun corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie dei ruoli ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato.
Le manifestazioni musicali svolte per l'amministrazione sono considerate come periodo di tirocinio.
5. Al termine del corso di formazione, gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova sostengono un esame finale.
6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
7. Ciascuna commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da due componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
8. Sono dimessi dal corso di formazione gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova:
a) che non superino l'esame di cui al comma 5;
b) che dichiarino di rinunciare al corso;
c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);
d) che siano stati assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso, le orchestrali in prova ovvero la maestra direttrice in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità.
9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Storico versioni
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