Capo III
Art. 6
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
In vigore dal 3 mar 2023
1. L' del decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, è sostituito dal seguente:
« (Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli della banda musicale). - 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;
b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso;
c) acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. È ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e +4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;
d) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche.
2. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2, previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-12-29;212#art-6