Art. 6
Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova
In vigore dal 2 mar 2023
Valutazione ai fini del superamento
del periodo di prova
1. Al termine del ciclo formativo, per il superamento del periodo di prova, i consiglieri sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attività didattica e discutono un elaborato teorico-pratico, su un argomento scelto tra quelli trattati nell'ambito delle medesime materie.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo Dipartimento, è composta dal Direttore centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile che la presiede, da due prefetti, di cui uno in servizio presso il Ministero dell'interno e uno titolare di una prefettura-ufficio territoriale del Governo, e da due docenti designati dalla SNA.
3. La commissione di cui al comma 2 formula, per ciascun consigliere, una valutazione di idoneità sulla base delle risultanze della scheda curriculare e del colloquio.
4. I funzionari valutati idonei sono nominati viceprefetti aggiunti e inseriti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso di accesso. Il giudizio di non idoneità comporta la risoluzione del rapporto di impiego.
Storico versioni
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