Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 2 mar 2023
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e in particolare l'articolo 32-sexies; Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100, recante individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'unificazione delle Scuole di formazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e, in particolare, l', comma 2, lett. b); Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia; Rilevato che l', comma 884, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha ridotto la durata del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia da due anni a un anno; Ritenuto quindi che si rende necessario conformare le disposizioni regolamentari relative al corso iniziale di formazione dei funzionari della carriera prefettizia al nuovo quadro normativo; Sentito il Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 11644 P- del 23 dicembre 2022; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le modalità di svolgimento e articolazione del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
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