Art. 3

Formazione teorico-pratica

In vigore dal 2 mar 2023
1. Il semestre di formazione teorico-pratica si articola in: a) un periodo di attività didattica, della durata di tre mesi, di regola presso la sede didattico-residenziale, con prove di valutazione a cura della SNA; b) un periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, presso gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno. 2. Nel perseguimento degli obiettivi formativi di cui all', comma 1, l'attività didattica è diretta a favorire l'analisi e la soluzione di problemi operativi. Nel programma del corso una parte dell'attività didattica è destinata a specifici moduli per il perfezionamento di una o più lingue straniere, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata nelle aree tematiche di interesse dell'Amministrazione dell'interno, nonché per l'approfondimento delle competenze informatiche. 3. Nel programma dell'attività didattica può essere prevista anche la partecipazione a conferenze, convegni e seminari organizzati dal CASMI e da altre istituzioni pubbliche di formazione ed università su temi d'interesse dell'Amministrazione dell'interno. 4. Il periodo di applicazione pratica svolto presso gli uffici centrali è finalizzato a far acquisire ai partecipanti la più ampia conoscenza delle competenze giuridico-amministrative, gestionali e relazionali facenti capo all'Amministrazione dell'interno. 5. Durante il semestre di formazione teorico-pratica possono prevedersi attività formative presso altre amministrazioni ovvero presso aziende pubbliche o private.
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Formazione teorico-pratica (Art. 3 Regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo