Art. 7

Frequenza e assenze

In vigore dal 2 mar 2023
1. La frequenza del corso è obbligatoria ed è computata a tutti gli effetti come servizio di ruolo. 2. Nel primo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle ore di attività didattica ovvero nel caso in cui non siano state svolte le connesse prove di valutazione o in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di applicazione pratica, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di attività didattica, frequentando appositi moduli formativi individuati dalla SNA, sentita la Direzione centrale, ovvero il corso di formazione teorico-pratica dell'anno successivo, se previsto. 3. Nel secondo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di tirocinio operativo, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di tirocinio operativo di cui all'. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la SNA individua le modalità di espletamento del colloquio interdisciplinare previsto dall', comma 1. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Storico versioni

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