Art. 2
Finalità e durata
In vigore dal 2 mar 2023
1. Il corso di formazione iniziale dei funzionari prefettizi promuove la cultura e l'etica istituzionale, perfeziona la preparazione professionale teorica e pratica e sviluppa le competenze manageriali necessarie per lo svolgimento delle peculiari funzioni dirigenziali attribuite alla carriera prefettizia.
2. Al corso di cui al comma 1 sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, nominati consiglieri con decreto del Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (di seguito Capo Dipartimento).
3. Il corso ha durata annuale e si articola in due semestri, dedicati rispettivamente alla formazione teorico-pratica e al tirocinio operativo.
4. Il programma è elaborato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA), tenendo conto delle esigenze formative rilevate dalla Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile (di seguito Direzione centrale) che, a tal fine, valuta anche le proposte formulate dal Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (di seguito CASMI).
5. Nel periodo del corso di formazione iniziale, i profili amministrativo-gestionali dei consiglieri sono curati dalla Direzione centrale, attraverso i propri uffici della sede didattico-residenziale.
Storico versioni
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