Art. 9
Manovre di sicurezza e prove di funzionamento degli organi di scarico
In vigore dal 25 gen 2023
Manovre di sicurezza e prove di funzionamento
degli organi di scarico
1. Le previsioni del Progetto non trovano applicazione per le manovre necessarie a garantire:
a) il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati o comunque per la regolazione dei deflussi in occasione di eventi di piena in coerenza con le procedure previste dai documenti di protezione civile, fermo restando per gli spurghi quanto previsto all', comma 2, lettera b);
b) le manovre previste in applicazione dei piani di laminazione od atti equivalenti e comunque quelle per la regolazione delle portate in occasione di eventi di piena negli sbarramenti destinati alla laminazione delle piene;
c) la sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità in fase di emergenza o effettuate per speciali motivi di pubblico interesse su disposizione dell'autorità competente;
d) l'accertamento della funzionalità degli organi di scarico, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalità di cui al comma 1, lettera d), è comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la durata è limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica e idraulica degli organi di scarico, in particolare durante i periodi di magra del corpo idrico riconosciuti dall'amministrazione, secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente eventualmente emanate o comunicate dalle regioni;
b) le manovre di apertura sono effettuate in modo graduale evitando repentine modificazioni del regime idrologico, del trasporto solido e della qualità delle acque e avendo cura che gli scarichi profondi siano preferibilmente sotto battente.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-12;205#art-9