Art. 4

Procedure di approvazione del progetto

In vigore dal 25 gen 2023
1. Il Progetto, gli eventuali piani operativi e i successivi aggiornamenti sono predisposti e presentati dal gestore e approvati in conformità a quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Il Progetto è approvato dalla regione, con eventuali prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate. Per le dighe di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Progetto approvato è trasmesso dalla regione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'inserimento, anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione. 3. Nel caso di invasi che ricadono sul territorio di più regioni, ovvero nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto interessino il territorio di più regioni, il Progetto è approvato dalla regione competente al rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica alla quale l'invaso è asservito, d'intesa con le regioni interessate. 4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 2 la regione verifica la conformità del Progetto al Piano di gestione del distretto idrografico, al Piano di gestione del rischio di alluvioni e, ove esistente, al Programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Successivamente all'approvazione del progetto, qualora le modalità operative per l'esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non siano tecnicamente definibili all'atto della presentazione del Progetto stesso, possono essere presentati dal gestore, per l'approvazione, appositi piani operativi, almeno sei mesi prima delle relative operazioni. In tal caso il Progetto comprende, comunque, oltre alla caratterizzazione, il programma generale e la tempistica delle operazioni finalizzate al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di cui all', commi 1, 2 e 3, la definizione di dettaglio delle operazioni previste a breve termine, di quelle a carattere sistematico e ripetitivo e di quelle relative agli svasi per manutenzione e ispezione. La regione, all'atto di approvazione del progetto, può in ogni caso prescrivere motivatamente la presentazione di piani operativi, con l'esclusione delle fattispecie di cui all', comma 2, lettera b). 6. Con l'approvazione del progetto e, se presentati, dei piani operativi, il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Gli eventuali piani operativi sono approvati con la medesima procedura prevista per l'approvazione del Progetto e sono soggetti a presa d'atto quelli ritenuti dalla regione meramente specificativi di operazioni già autorizzate con l'approvazione del progetto. 7. Il progetto è aggiornato dal gestore con cadenza decennale dalla data di approvazione. La regione o l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilità delle operazioni di svaso, di sfangamento e sghiaiamento con il conseguimento degli obiettivi di cui all', commi 1, 2 e 3, nonché sulla base dei dati di monitoraggio acquisiti, può chiedere al gestore un aggiornamento del progetto, anche prima del termine previsto dal primo periodo del presente comma. 8. Per gli invasi di cui all', comma 4, il Progetto può essere aggiornato con una frequenza inferiore rispetto a quanto indicato dal comma 7 e comunque non oltre il termine di quindici anni dall'approvazione dello stesso, salvo manifestazione di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso. 9. Per gli sbarramenti che determinano invasi destinati esclusivamente alla laminazione delle piene, compresi quelli costituenti casse di espansione in linea, il piano di manutenzione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 43, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, può assumere anche le funzioni del progetto, con l'obiettivo di mantenere integra la capacità di laminazione di progetto. A tali fini e per l'inserimento nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, il piano di manutenzione è trasmesso dal gestore alla regione che può dettare prescrizioni anche di carattere ambientale. Nel caso in cui l'opera non sia corredata da un piano di manutenzione, permane l'obbligo di presentazione del progetto, redatto con i contenuti di cui alla lettera G) dell'Allegato 3 al presente regolamento. Nel caso in cui il mantenimento o recupero della capacità di laminazione debba essere attuato anche attraverso il rilascio dei sedimenti nei corpi idrici a valle dello sbarramento, la regione può chiedere al gestore la presentazione del progetto contenente anche le informazioni di cui alle lettere da A) a F) dell'Allegato 3 al presente regolamento. Alle operazioni ordinarie di svaso in seguito ad eventi di piena nonché di asportazione meccanica dei sedimenti a carattere ordinario, sistematico e ripetitivo di tali sbarramenti, non si applicano le disposizioni in tema di comunicazioni preventive di cui all', comma 2, salvo diverse prescrizioni specifiche dettate in sede di approvazione del piano di manutenzione o del progetto. 10. Per gli sbarramenti e gli invasi di nuova costruzione, il progetto è presentato prima dell'autorizzazione all'esercizio, anche sperimentale o provvisorio, dell'impianto di ritenuta. A seguito della relativa approvazione il Progetto è inserito nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione. 11. Copia del progetto approvato è conservata presso la casa di guardia della diga o presso l'ufficio locale del gestore e resa disponibile alle autorità preposte ai controlli.
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