Art. 8

Coordinamento delle operazioni

In vigore dal 25 gen 2023
1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o sottobacino idrografico, la regione detta disposizioni di coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione degli impianti interessati, al fine di tutelare i corpi idrici e la gestione dei sedimenti secondo il Piano di tutela delle acque e il Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché, ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Qualora gli sbarramenti di cui al comma 1 appartengano al medesimo gestore, lo stesso assicura il coordinamento della parte operativa prevista nei Progetti dei vari impianti. 3. Nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto si svolgono o interessino il territorio di più regioni, la regione titolare del potere concessorio assicura la partecipazione delle altre regioni nelle procedure di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-12;205#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo