Art. 10

Istituzione del tavolo tecnico

In vigore dal 25 gen 2023
1. È istituito presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente al fine di definire proposte finalizzate a eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del presente regolamento e dei relativi allegati, nonché di provvedere al monitoraggio della complessiva attuazione del regolamento per verificarne gli effetti sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della tutela delle risorse idriche. 2. Al tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante del Ministero della transizione ecologica, partecipano: a) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica; c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; e) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 si riunisce, a cadenza almeno annuale, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, con verbalizzazione delle relative attività. 4. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
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