Art. 5
Capacità utile sostenibile
In vigore dal 25 gen 2023
1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con il Piano di gestione delle acque e con il Piano di gestione del distretto idrografico, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, può stabilire il ripristino di una capacità utile sostenibile entro il periodo di validità del Progetto inferiore alla capacità utile originaria, sulla base dei criteri indicati all'Allegato 2 al presente regolamento, qualora i vantaggi per l'ambiente e per la collettività derivanti dal ripristino della capacità utile originaria siano inferiori ai vantaggi derivanti dal ripristino della capacità utile sostenibile.
2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il gestore, su richiesta della regione, esegue gli approfondimenti per gli aspetti indicati all'Allegato 2 al presente regolamento. In caso di determinazione da parte della regione della capacità utile sostenibile inferiore alla capacità utile originaria, il gestore provvede, se del caso, all'aggiornamento del progetto. L'approvazione del progetto è subordinata alla redazione del piano e del cronoprogramma delle operazioni necessarie per il raggiungimento della capacità utile sostenibile.
3. La determinazione di cui al comma 1 non esonera il gestore da eventuali responsabilità conseguenti all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge, inclusi quelli di manutenzione dell'impianto di ritenuta.
4. Qualora sussistano i presupposti, la regione verifica, con la periodicità prevista per l'aggiornamento del progetto o in caso di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso, il permanere delle condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e, se del caso, provvede alla rideterminazione della capacità utile da mantenere o ripristinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2022-10-12;205#art-5