Art. 7

Determinazione degli importi

In vigore dal 4 apr 2024
1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attività concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. 2. La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione. 3. Le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; c-bis) per la progettazione, con il provvedimento di validazione; c-ter) per le attività di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente; c-quater) per le attività di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; e) per la predisposizione dei documenti della procedura di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non è prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione. 4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6. 5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli , l'incentivo spettante è liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte. 6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2022-09-15;188#art-7

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