Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 4 apr 2024
1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice e all'allegato I.10 al Codice. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici in Italia e all'estero del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, relative a procedure di affidamento indette dal Ministero ovvero relative a procedure di affidamento effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti. 3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinato dal Ministero alle finalità di cui all'articolo 45, commi 5, 6 e 7, del Codice. 4. I compensi incentivanti stabiliti in base all', connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici, perché provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45, commi 2, 3 e 4, del Codice. 5. Salvo quanto previsto dall', comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali. 6. Le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture.... 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi per le attività connesse all'affidamento del contratto nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.

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Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2022-09-15;188#art-2

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