Art. 3
Misura degli incentivi
In vigore dal 4 apr 2024
1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base della procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:
a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro;
b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;
d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.
2. Ai sensi all'articolo, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto... posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo allegato I.10 al Codice, nonché tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero.
4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue:
a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di affidamento diretto;
c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente;
d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente;
e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.
5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue:
a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento;
c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonché l'incaricato della verifica di conformità.
6. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Per i servizi con carattere di ripetitività si applica una riduzione dell'incentivo del 20 per cento.
Le tue annotazioni
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