Art. 5
Termini per le prestazioni
In vigore dal 20 dic 2022
1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.
I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative.
3. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle procedure e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2022-09-15;188#art-5