Art. 6

Definizione delle percentuali effettive

In vigore dal 4 apr 2024
1. I provvedimenti di incarico di cui all', commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessità del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilità e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, nel rispetto dei valori indicati dall', commi 4 e 5. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2024, N. 32. 3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero prive dell'accertamento di cui all', comma 1, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio. 4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento. 5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali, il compenso spettante al direttore dei lavori è riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP è corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.

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