Titolo III

Art. 45

Verifica e accertamento dei requisiti

In vigore dal 22 nov 2022
1. I candidati, prima delle prove scritte, sono sottoposti, da parte delle Commissioni di cui all', commi 2 e 3, agli accertamenti medici, qualora contemplati, e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli o alla carriera per i quali si concorre, fatti salvi gli accertamenti medici e psico-attitudinali già effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. 2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere agli accertamenti di cui al comma 1 anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 3. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul sito. 4. Si applicano le disposizioni di cui all', commi da 6 a 14.
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