Capo V

Art. 43

Nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico

In vigore dal 22 nov 2022
1. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all' e dell'efficienza fisica, ove prevista, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici, accertata in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, sono nominati, rispettivamente, allievi agenti o allievi agenti tecnici con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile.
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