Capo V

Art. 42

Presentazione della domanda

In vigore dal 22 nov 2022
1. La domanda di assunzione diretta deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per il tramite della Questura della provincia di residenza. 2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il codice fiscale; c) il luogo e la data di nascita; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) le generalità del familiare appartenente alle Forze di polizia con l'indicazione del vincolo di parentela e dell'Amministrazione di appartenenza; f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola secondaria di secondo grado che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito; g) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione; h) di non essere stato, per motivi diversi dall'idoneità psico-fisica, espulso o prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; i) di non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi; l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. 3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti di accesso, della condotta e dell'idoneità fisica, compresa l'efficienza fisica, ove prevista, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 4. L'esclusione dalla procedura di reclutamento è disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
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