Capo III

Art. 50

Domande di partecipazione

In vigore dal 22 nov 2022
1. Oltre a quanto previsto dall', nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: a) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, giudizi complessivi inferiori a «distinto»; b) di non aver riportato, nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-50

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Domande di partecipazione (Art. 50 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo