Art. 7

Predisposizione delle prove

In vigore dal 18 ott 2022
1. La prova di cui all' è predisposta a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e composto da dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero di comprovata qualificazione nelle materie oggetto della selezione e da DSGA che abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni, che provvede, altresì, prima dello svolgimento della prova orale, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale e recante parametri finalizzati a verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di risoluzione dei problemi e le competenze comunicative, oltre che le conoscenze possedute in ambito informatico e nella lingua straniera. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione. 2. I quesiti di cui all', comma 2 lettere a) e b) sono predisposti dalla commissione e dalle eventuali sottocommissioni del concorso, che scelgono altresì i testi in lingua inglese di cui alla lettera c) da leggere e tradurre. 3. La commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano uno o più quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame e i casi riguardanti la funzione di DSGA. Le buste contenenti le prove, predisposte in numero pari rispetto ai soggetti da esaminare aumentato del 30%, sono proposte a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
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