Art. 5
Prova orale
In vigore dal 18 ott 2022
1. I candidati che, ai sensi dell', comma 2, hanno superato la prova scritta di cui all', sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA;
b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;
c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, e può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.
Storico versioni
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