Art. 3
Procedura concorsuale
In vigore dal 18 ott 2022
1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto si articolano nella prova scritta di cui all', nella prova orale di cui all' e nella successiva valutazione dei titoli.
2. La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica.
3. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall', comma 4, a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.istruzione:decreto:2022-06-28;146#art-3