Art. 6

Valutazione delle prove e dei titoli

In vigore dal 18 ott 2022
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui sessanta per la prova scritta, sessanta per la prova orale e trenta per i titoli. 2. Alla prova scritta di cui all' è assegnato un punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60. 3. La commissione dispone per la prova orale di cui all' di un punteggio massimo complessivo di 60 punti, di cui 48 per il colloquio sulle materie d'esame, 6 per la prova di conoscenza degli strumenti informatici e 6 per la prova di lingua inglese. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42 punti. 4. I candidati che superano la prova orale accedono alla valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, un punteggio massimo complessivo di 30 punti. 5. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
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