Art. 11
Criteri di precedenza nella nomina delle commissioni
In vigore dal 18 ott 2022
1. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell', comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b. titolo di studio di cui all'allegato A;
c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.
2. Nel caso di assenza o indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui all', comma 5, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.
Storico versioni
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