Art. 13
Disposizioni relative alle regioni e province autonome
In vigore dal 18 ott 2022
1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all', comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 giugno 2022
Il Ministro: Bianchi
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2103
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.istruzione:decreto:2022-06-28;146#art-13