Art. 4
Bando di concorso
In vigore dal 12 ago 2022
1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel bando di concorso sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;
b) le categorie di disabilità richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive di riferimento;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i limiti minimo e massimo di età previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
f) i titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nella tabella A, nonché le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione;
g) i titoli di preferenza di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
h) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali è indetto il concorso;
i) ogni altra prescrizione o notizia utile.
Storico versioni
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