Art. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso
In vigore dal 12 ago 2022
Requisiti di partecipazione e cause
di esclusione dal concorso
1. Fermi restando i requisiti per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché il possesso del titolo di studio di cui all', comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento è riservata agli atleti di interesse paralimpico con l'età di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche se obiettori di coscienza.
2. Gli atleti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti dal C.I.P. atleti di interesse nazionale e paralimpico, secondo le disposizioni da questo impartite, tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P. e in possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente.
4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-06-23;103#art-3