Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso

In vigore dal 12 ago 2022
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso 1. Fermi restando i requisiti per l'accesso alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché il possesso del titolo di studio di cui all', comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento è riservata agli atleti di interesse paralimpico con l'età di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche se obiettori di coscienza. 2. Gli atleti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti dal C.I.P. atleti di interesse nazionale e paralimpico, secondo le disposizioni da questo impartite, tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.I.P. e in possesso di almeno uno dei titoli sportivi paralimpici indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante. 3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente. 4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
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Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso (Art. 3 Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita' di accesso, nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica.) — Testo vigente | Portale Normativo