Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 ago 2022
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l', comma 1, lettera c), che demanda a un regolamento ministeriale la determinazione dei requisiti di idoneità attitudinale al servizio di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l', comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la determinazione dei requisiti di idoneità attitudinale al servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell', comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell', comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazioni»; Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 77, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e, in particolare, l'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante «Nuova organizzazione di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza»; Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», adottati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio 2017; Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante «Modalità per l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo d'onore»; Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711 P- del 16 giugno 2022; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del pubblico concorso per titoli per il reclutamento nei Gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito «Sezione paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati presso le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione, i requisiti di idoneità psicofisica differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.
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