Art. 2
Reclutamento degli atleti paralimpici
In vigore dal 12 ago 2022
1. L'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» istituita nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico, avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, e rendendo indisponibile un corrispondente numero di posti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.
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