Art. 9

Impiego in altre attività istituzionali della Polizia di Stato

In vigore dal 12 ago 2022
Impiego in altre attività istituzionali della Polizia di Stato 1. Gli atleti di cui all' perdono l'idoneità all'attività nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» in caso di: a) perdita, accertata dagli organismi medico sanitari preposti, dei requisiti di idoneità sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito della «Sezione paralimpica Fiamme Oro»; b) perdita della qualità di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a sei mesi; c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi; d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attività sportiva paralimpica presentata dall'atleta. 2. Gli atleti paralimpici di cui al comma 1 sono destinati, con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati, preferibilmente, in attività istituzionali di supporto tecnico-sportivo, addestrativo, formativo e amministrativo nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro». 3. Gli atleti paralimpici, cessata l'attività sportiva, frequentano un corso di aggiornamento professionale, della durata non superiore a tre mesi, da svolgersi anche con modalità telematiche, istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
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