Capo III
Art. 8
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
In vigore dal 28 mag 2022
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, distinta per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso oppure che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati sia nella prova scritta sia nella prova orale. L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 102, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I.
Storico versioni
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