Capo II
Art. 6
Titoli
In vigore dal 28 mag 2022
1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito professionale tecnico-scientifico valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i titoli di studio e le abilitazioni professionali, nonché l'anzianità di effettivo servizio secondo i punteggi di cui al comma 4.
2. I titoli di studio e le abilitazioni professionali ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 3,00
1. biotecnologie (classe L-02);
2. scienze biologiche (classe L-13);
3. scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe L-25);
4. scienze e tecnologie chimiche (classe L-27);
5. scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L-29);
6. scienze e tecnologie fisiche (classe L-30);
7. scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe L-32);
8. scienze geologiche (classe L-34);
9. laurea conseguita al termine di un corso di laurea in ingegneria o in architettura (tutte le classi);
b) lauree diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50;
c) lauree magistrali ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 4,00
1. biologia (classe LM-06);
2. biotecnologie agrarie (classe LM-07);
3. biotecnologie industriali (classe LM-08);
4. biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM-09);
5. fisica (classe LM-17);
6. scienze chimiche (classe LM-54);
7. scienze della natura (classe LM-60);
8. scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69);
9. scienze e tecnologie della chimica industriale (classe LM-71);
10. scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe LM-73);
11. scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74);
12. scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe LM-75);
13. scienze geofisiche (classe LM-79);
14. laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura (tutte le classi);
d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 2,00;
e) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree di cui alla lettera a): punti 0,30;
f) master universitario di I livello diversi da quelli di cui alla lettera e): punti 0,15;
g) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,50;
h) master universitario di II livello diversi da quelli di cui alla lettera g): punti 0,25;
i) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università, correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,75;
l) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00;
m) abilitazione professionale correlata al titolo di studio costituente requisito di partecipazione al concorso, oppure abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale.
4. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti, cumulabili fino a un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.
5. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-03-29;49#art-6