Capo I

Art. 3

Prove di esame del concorso pubblico

In vigore dal 28 mag 2022
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3. 2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed afferenti al gruppo A. 3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo B. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico, anche sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti: a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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Prove di esame del concorso pubblico (Art. 3 Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo