Capo II
Art. 5
Prove di esame del concorso interno
In vigore dal 28 mag 2022
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando, nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A e al gruppo B, nonché sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti:
a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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