Capo III
Art. 7
Commissioni esaminatrici
In vigore dal 28 mag 2022
1. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e individuati tra docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o tra professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Storico versioni
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