Allegato ACapo I

Art. 14

Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria

In vigore dal 28 giu 2022
Premesso che i medici sono tenuti a soddisfare il debito formativo, si specifica quanto segue: 1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo. 2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 6 dell' dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020. 6. Visto il crescente obbligo formativo richiesto ai Sanitari, l'ufficio USMAF-SASN competente riconosce come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 48 ore annue, di cui la metà organizzate dal Ministero della salute, in proporzione a un massimale orario di 38 ore settimanali di titolarità d'incarico, la partecipazione ai corsi, purchè accreditati e inerenti l'attività svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso, purchè sia garantita la sostituzione. 7. I medici esperti in medicina aeronautica (AME) durante il periodo di validità triennale della certificazione sono tenuti a partecipare ai convegni ed ai corsi di aggiornamento autorizzati dall'ENAC per un totale minimo di 20 ore, delle quali almeno 6 ore a cura del AMS o sotto la diretta supervisione dell'AMS, in applicazione del requisito MED.D.030 e relativa GM1.MED.D.030 del Regolamento Air Crew. Per tale partecipazione si applicano i commi 3, 4, 5, del presente articolo.
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