Allegato ACapo I

Art. 13

Indennità di accesso - Rimborso spese viaggio località Insulari

In vigore dal 28 giu 2022
1. Richiamato, per quanto compatibile, l' dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, qualora il medico o professionista ambulatoriale svolga per il Ministero della Salute un incarico al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità sarà a carico del Ministero della Salute e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di conferimento di primo incarico di medico o professionista ambulatoriale per il Ministero della Salute, autorizzato dal Direttore Generale della DGPRE successivamente alla data di pubblicazione del presente Accordo, a conferma della disciplina già prevista dai precedenti Accordi, non compete l'indennità di accesso al sanitario che risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Al medico o professionista, che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlato a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. 4. Al medico o professionista ambulatoriale, che risiede in località insulare compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, è corrisposto per ogni accesso un rimborso per le spese di viaggio pari al costo del biglietto di andata e ritorno tariffa residente, a mezzo traghetto, subordinato alla presentazione dei titoli di viaggio in originale.
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