Allegato A›Capo I
Art. 9
Doveri e compiti dello specialista
In vigore dal 28 giu 2022
1. Fermo restando quanto previsto dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, lo specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni:
a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;
b) svolgere attività di collaborazione e propositiva ad interventi di carattere epidemiologico e di prevenzione; attenersi alle disposizioni che l'ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per il buon funzionamento dei presidi e per il perseguimento dei fini istituzionali;
c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialità farmaceutiche ed i prodotti galenici utilizzando il ricettario in dotazione e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle disposizioni ministeriali in merito alle modalità di prescrizione;
d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
e) comunicare tempestivamente all'USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno su incarichi, attività e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il medico specialista è tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all'attualità. L'USMAF-SASN trasmetterà tempestivamente all'Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal medico;
f) effettuare le visite specialistiche, con rilascio finale dei relativi referti, richieste dal medico AME ai sensi del regolamento Air Crew (regolamento UE n. 1178/2011, come emendato dal Regolamento UE n. 290/2012);
g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;
h) annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
i) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto h);
j) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN;
k) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN.
Storico versioni
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