Allegato A›Capo I
Art. 12
Mobilità
In vigore dal 28 giu 2022
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute - Ufficio USMAF-SASN competente, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall' dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. Il relativo provvedimento del Direttore USMAF-SASN va comunicato al Comitato di cui all' dell'Accordo suindicato ed all'Ufficio 10 della DGPRE.
2. La procedura della mobilità sarà attivata per esigenze di servizio ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio.
3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Direttore generale della DGPRE, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
5. Il Direttore della suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione e dispone la notifica del provvedimento stesso all'interessato, informando il Comitato di cui all' dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.
6. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute - Ufficio USMAF-SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.
7. Il provvedimento di mobilità nell'ambito degli ambulatori dell'USMAF-SASN territorialmente competente può essere adottato dal direttore USMAF-SASN anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio e previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE.
Storico versioni
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